L’Agenzia delle entrate ha reso note le modifiche al provvedimento n. 173217/2022, concernente l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia (Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 aprile 2023, n. 130859).
Con il provvedimento del 19 maggio 2022, n. 173217 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione ad operare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche, da parte dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e delle persone di fiducia.
Con l’obiettivo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, l’Agenzia è dunque intervenuta con un nuovo provvedimento semplificando, in particolare, l’iter procedimentale per richiedere e ottenere tale abilitazione per le persone di fiducia. In allegato è stato anche fornito un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, in sostituzione di quello allegato al provvedimento n. 173217.
Tra le novità introdotte si segnala la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 20 aprile 2023, in sostituzione dell’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. La stessa istanza può inoltre essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.
Per quanto concerne la documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale, tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato, si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa ne possa attestare lo stato di impedimento.
E’, inoltre, ampliata la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano le situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.
Infine viene specificato che, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.
Eventuale istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.
Oltre al modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online, l’Agenzia ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione.