L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Fornite, in particolare, indicazioni sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (circolare n. 6/E del 20 marzo 2023).
L’Agenzia delle entrate, in risposta ad alcuni dubbi interpretativi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria, ha fornito ulteriori indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo le precedenti circolari del 13 gennaio 2023, n. 1/E, e del 27 gennaio 2023, n. 2/E, in cui erano già stati esposti i primi chiarimenti relativi, rispettivamente, alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cd. tregua fiscale. L’Agenzia si pronuncia, in particolare, in merito alla regolarizzazione delle irregolarità formali, al cosiddetto “ravvedimento speciale” e all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Sciolti anche dubbi sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia chiarisce che, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato l’elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni risulta o meno obbligatoria e che non dipende dalla rilevanza della violazione formale, ai fini delle attività di controllo, che la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. Viene, inoltre, specificato che possono essere considerate irregolarità formali, quindi sanabili, sia l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, se correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, sia l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
In relazione al nuovo ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, l’Agenzia rammenta che, in base alla circolare n. 2/E del 2023, vi si applicano gli stessi chiarimenti del ravvedimento ordinario, per quanto non derogato espressamente. Risulta essenziale, per beneficiare della suddetta regolarizzazione, che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
In riferimento all’adesione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di bilancio 2023, ma possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023, è confermata la possibilità di definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, sia nell’ipotesi di invito d’ufficio, ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs., anche successivi al 31 marzo 2023, purché l’accertamento sia sottoscritto con adesione e perfezionato con il pagamento.