Nella G.U. n. 83 del 7 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto 29 marzo 2023 del MEF sulla Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti TPL, regionale e interregionale, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Con il Decreto 29 marzo 2023 il MEF rende note le disposizioni per la trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, essi sono individuati negli enti pubblici o nei soggetti privati affidatari dello stesso servizio di trasporto, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese, di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge n. 413/1991.
La suddetta comunicazione deve contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti TPL, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, indicandovi i dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno effettivamente sostenuto le spese. I soggetti di cui sopra e quelli addetti all’erogazione dei rimborsi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti nell’anno precedente, indicandovi il soggetto che ha ricevuto il rimborso e l’anno della spesa rimborsata.
Il MEF precisa che da tali comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti senza la registrazione dei dati identificativi dei titolari ed è necessario indicarvi esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.
Specifica il Decreto, per quanto riguarda i periodi d’imposta 2023 e 2024, che l’invio delle comunicazioni resta facoltativa e a tali anni d’imposta non vi si applicano le sanzioni previste dall’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. A partire, poi, dal periodo d’imposta 2025, l’invio della comunicazione su queste spese diverrà obbligatoria.
Per conoscere la modalità tecnica di trasmissione telematica delle comunicazioni si provvederà attraverso un provvedimento specifico del direttore dell’Agenzia delle entrate, in accordo con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.