Il MIMIT, con il decreto direttoriale del 7 maggio 2024, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023.
La misura, attivata nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, accompagnati da contributi diretti alla spesa a sostegno delle attività.
L’intervento sostiene progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della SNSI, con particolare riguardo allo sviluppo delle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali:
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materiali avanzati e nanotecnologia;
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fotonica e micro/nano elettronica;
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sistemi avanzati di produzione;
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tecnologie delle scienze della vita;
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intelligenza artificiale;
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connessione e sicurezza digitale.
Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti ammissibili inoltre devono:
– essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 20 milioni di euro;
– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.
Pertanto, dal 10 luglio 2024 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per tali progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
Le agevolazioni vengono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale. A tal fine, in sede di domanda le imprese proponenti sottopongono la relativa manifestazione d’interesse per l’accesso alla procedura.
Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.
L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata è svolta dal Soggetto gestore e completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle domande. A conclusione delle attività istruttorie, il Soggetto gestore trasmette al Ministero gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione per i successivi adempimenti relativi alla fase negoziale al soggetto proponente, trasmettendone copia anche al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.
Il Soggetto gestore effettua la valutazione dei progetti sulla base delle seguenti specifiche:
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qualità del progetto;
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impatto del progetto.
Completate le predette verifiche, il Soggetto gestore provvede alla trasmissione della proposta di ammissione alle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, alla banca finanziatrice e a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di finanziamento agevolato.
Il decreto di concessione viene emanato dal Ministero e trasmesso entro 10 giorni dalla registrazione al soggetto beneficiario e, per conoscenza, al Soggetto gestore, a CDP e alla banca finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30%, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere, poi, presentate al Soggetto gestore unitamente alla documentazione richiesta, in via esclusivamente
telematica.
Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
– dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
– dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:
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avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio attestante la data stessa;
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sottoporre al Ministero le eventuali variazioni;
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presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
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presentare la prima richiesta di erogazione per stato d’avanzamento entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni;
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trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni.