La Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. n. 212/2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024, n. 48.
In sede di conversione del Decreto n. 212/2023, la Legge n. 17/2024 ha confermato integralmente le disposizioni previste:
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all’articolo 1 in materia di bonus nel settore dell’edilizia;
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all’articolo 2 sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
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all’articolo 3 per la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il dettaglio, l’articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 D.L. n. 34/2020.
Al successivo comma 2 è previsto un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
L’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 stabilisce, poi, che le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023 si applichino esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
Inoltre i contribuenti che usufruiscono dei benefici fiscali, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sono obbligati a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’articolo 3, infine, modifica la disciplina sulle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Nello specifico, il rinnovato comma 1 del suddetto articolo 119-ter prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Infine, tra le disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 212/2023, sono ricomprese anche modifiche all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023, relativamente alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.