L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 4 del D.L. n. 145/2023 che ha previsto il rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro 8Agenzia delle entrate, circolare 9 novembre 2023, n. 32/E).
Il Decreto Anticipi, all’articolo 4, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:
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il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
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la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese, con i dovuti interessi sulle rate successive alla prima.
I soggetti beneficiari del rinvio, per il solo anno 2023, sono le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA ed abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Beneficia, inoltre, del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Rientrano, infine, nella misura anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura:
– le persone fisiche non titolari di partita IVA;
– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.
La circolare, infine, specifica che per verificare il rispetto del “tetto” dei 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.
Qualora il contribuente esercitasse più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi e allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
Per il contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 e nel caso di un soggetto con altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.