L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente alle modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio successivamente all’accordo con l’AdE (Agenzia delle entrate, risposta 9 febbraio 2024, n. 39).
In merito all’agevolazione cd. ”Vecchio Patent box” e alle relative disposizioni attuative, l’Agenzia delle entrate osserva che gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling sono disciplinati dall’articolo 4, comma 4, del ”decreto Patent Box” secondo cui nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo 31ter, comma 2, del DPR n. 600/1973, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
Alla luce di quanto stabilito nel citato decreto Patent Box, qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie.
Tuttavia, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore”.
In particolare, come già chiarito con la circolare n. 11/E/2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio patent box, sia in un’unica dichiarazione integrativa successiva all’accordo, sia con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo.
Con riferimento al caso di specie, nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo di imposta 2015 e conclusa con l’Accordo di Patent Box firmato, la Società ha determinato il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.
L’istante, pur potendo recuperare il beneficio patent box già con la dichiarazione annuale o mediante la presentazione di dichiarazioni integrative per i periodi pregressi, è rimasto inerte.
Pertanto, spiega l’Agenzia, ne deriva che essendo ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni annuali, le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate, non potendo, altresì, alternativamente, confluire nella dichiarazione integrativa.
Al riguardo, inoltre, viene specificato che tale facoltà di scelta tra due alternative modalità di fruizione del beneficio può essere esercitata nel rispetto del limite dei cd. ”rapporti esauriti”.
Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la possibilità di adottare una diversa modalità di recupero, ai fini IRES ed IRAP, del beneficio derivante dall’accordo di Patent box, l’Agenzia ricorda che nella citata circolare 11/E/2016 è stato precisato, richiamando in maniera testuale il contenuto della relazione illustrativa, che per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale.