Con due quesiti rivolti al CNDCEC si richiedono chiarimenti sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (Pronto Ordini 12 giungo 2023, n. 76 e n. 204).
L’articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni.
In particolare è previsto che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata alcuna responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I suddetti termini si sospendono a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248/2023, arrivando a ritenere che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.
Ne consegue che gli adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Presupposto della sospensione è che tra cliente e libero professionista esista un mandato professionale, avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La normativa non richiede espressamente una “data certa” di conferimento di tale mandato, ma l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, per poter fornire la prova anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.
È stato infine chiarito che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista. Dello stesso avviso è l’Agenzia delle entrate che, nella risposta n. 248/2023, ha ribadito l’obbligo di far conoscere ai competenti uffici della P.A. i nominativi dei clienti ai quali si applica la sospensione dei termini.