L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità 2024 in materia di reddito di lavoro dipendente

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi (Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E).

Con la nuova circolare n. 5/2024, l’Agenzia delle entrate illustra le nuove misure contenute nella Legge di bilancio 2024 e nel Decreto Anticipi in materia di:

  • welfare aziendale;

  • trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la Legge di bilancio 2024 stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L’Agenzia ritiene che in relazione a tali disposizione valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/2023 e n. 35/2022.

 

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Anticipi, novellando l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, modifica la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al riguardo, l’Agenzia si sofferma in merito al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

 

Riguardo al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, introdotto dall’articolo 1, comma 21, della Legge di bilancio 2024, l’Agenzia spiega che tale misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il suddetto trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, l’Agenzia ricorda che è previsto che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione.

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.