L’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla L. n. 197/2022 (art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023, n. 7).
Le innovazioni oggetto di valutazione da parte del Comitato Amministratore riguardano la regolarizzazione della morosità degli iscritti in coerenza con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023.
Con Delibera adottata in data 24 gennaio 2023, l’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla normativa citata (L. n. 197/2022, art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
L’art. 1, co. 251, della L. n. 197/2022 prevede che le suddette disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti (D.L.gs. n. 509/1994, D.L.gs. n. 103/1996) tra i quali è ricompreso l’INPGI, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del co. 2, art. 3 del D.L.gs. n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Nel caso in oggetto, l’INPG, tenuto conto che la misura in esame comporta il vantaggio costituito dall’impegno del debitore di assolvere al pagamento dei propri debiti e, quindi, dalla certezza per l’ente previdenziale di veder incrementato il gettito contributivo e il venir meno del contenzioso, ha deliberato di applicare le disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 231) e di riconoscere ai contributi versati con la predetta definizione agevolata la rivalutazione ai fini della determinazione del montante pensionistico a decorrere dalla data di adesione da parte degli assicurati alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.