Il MEF si sofferma in materia di IMU fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela (Ministero dell’economia e delle finanze, circolare 16 luglio 2024, n. 2/DF).
La lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste, gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 71, della Legge di bilancio 2024 stabilisce che la predetta disposizione, nonché le norme da questa richiamate o sostituite si interpretano nel senso che:
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gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali;
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gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Al riguardo, il MEF ricorda che la lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali.
In merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante, la nuova circolare del MEF richiama quanto deciso dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema, dando indicazioni sulla definizione del citato collegamento funzionale.
Alla luce di quanto statuito dalla Corte, il collegamento funzionale può, dunque, ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità.
Tale nesso di strumentalità sussiste qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.
Oltre a ciò, il MEF considera, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del secondo ente.
Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante, si deve fare riferimento anche in questo caso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alle condizioni che possono consentire il mantenimento dell’esenzione IMU laddove si tratti di utilizzo del bene da parte del comodatario. Secondo l’orientamento della Cassazione ciò è possibile quando il comodatario sostanzialmente utilizza il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussiste uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”, ovverosia il caso in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa.
Infine la circolare MEF, per quanto riguarda la norma di interpretazione autentica relativa alla permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, richiama la giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione sul tema.
La Corte, in particolare, riconosce l’irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell’immobile rispetto alle attività cui era destinato.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati.