L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dalla nota 2, articolo 13, della tariffa allegato A DEL dpr n. 642/1972, per le quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo (Agenzia delle entarte, risposta 5 giugno 2024, n. 129).
L’articolo 1 del d D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
Al riguardo, l’articolo 13, comma 1, della Tariffa allegata al citato D.P.R. dispone che l’imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.
Sempre l’articolo 13, comma 1, prevede che l’imposta non è dovuta:
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quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
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per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Già con la risposta n. 21/2020 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che le quietanze, in linea generale, devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 e che non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.
L’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972 prevede, poi, che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, sia a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
L’articolo 1199 del codice civile dispone che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza.
Nel caso di specie, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.
L’Agenzia, infine, ricorda che l’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
– mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
– in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.
Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.
Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972.