L’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello, è intervenuta a fornire chiarimenti ai fini della fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici da parte del soggetto detentore (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 112).
L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Ai sensi del suddetto articolo 16bis sono ammessi alla detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono, altresì, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento, inoltre, può prevedere nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Con la circolare n. 17/E/2023 è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
In particolare, il detentore dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dalla norma, a condizione che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso di specie, in cui in forza di un contratto di compravendita regolarmente registrato l’istante si obbliga a demolire un fabbricato, con il consenso espresso dei venditori, sarà possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 16bis del TUIR, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.
Viene, dunque, l’Agenzia che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, l’istante dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus, dovrà indicare i dati catastali identificativi dell’immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell’atto di acquisto dello ius aedificandi.