È possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione IVA attraverso una dichiarazione integrativa, relativa al periodo di imposta nel quale il diritto poteva essere esercitato (Agenzia delle entrate, risposta 18 dicembre 2023, n. 479).
L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto IVA stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il momento da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
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sostanziale, dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
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formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Decreto IVA.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
Il suddetto diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
L’Agenzia delle entrate, dunque, ammette la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, per mero errore, il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.
Nella fattispecie oggetto di interpello, per errore, l’istante ha riversato all’erario l’IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l’imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021.
Ricorrendo la presenza del duplice presupposto, sostanziale e formale, pur non essendo stato esercitato ”tempestivamente” il diritto alla detrazione, resta possibile ”integrare” l’originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.