Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 139, il Decreto MEF 14 giugno 2024 recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.
È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
La proposta di concordato è elaborata sulla base della suddetta metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.
Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
-
il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
-
il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
-
il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I redditi e il valore della produzione netta individuati con tale metodologia, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
L’articolo 4, poi, prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
– eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– altri eventi di natura straordinaria;
– liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
– cessione in affitto dell’unica azienda;
– sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:
-
in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
-
in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
-
in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.