Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sul regime fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, con la quale si ripercorre il quadro normativo europeo, viene fissato il perimetro della norma e vengono fornite le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni.
La Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%: i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).
Secondo la nuova disciplina sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.
La circolare chiarisce che per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Tali plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
Al riguardo l’Agenzia ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Vi rientrano, dunque, anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.
Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.
La Legge di bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%.
Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle 3 rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.
Il documento di prassi ricorda, infine, le regole da seguire per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione, nel Quadro RW, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.