Rilasciate dall’Agenzia delle entrate le istruzioni operative ai propri uffici in risposta ad alcuni quesiti avanzati in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all’ articolo 121, D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 8 marzo 2024, n. 6/E).
L’Agenzia delle entrate con la nuova circolare n. 6/2024, in riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, rende note le soluzioni che devono essere adottate nei casi in cui:
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la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
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il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In tali casi, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello predisposto, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare tramite PEC.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In caso di crediti non tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta verrà scartata. Viceversa, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Per comunicare, invece, la non utilizzabilità del credito di cui il cessionario è attualmente titolare, sarà necessario seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate n. 410221/2023. L’utilizzo di tale procedura, determinerà la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.