Dall’Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).
Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.
L’Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
– “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:
– “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.