L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).
Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
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la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
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l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
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l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.
Riguardo all’analisi antiabuso richiesta dall’istante all’Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un’altra, con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.
La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell’art. 173, del medesimo testo unico.
In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d’impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.
L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l’impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.
Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.
Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell’abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.