In tema di crediti d’imposta energia elettrica, con la riposta del 27 luglio 2023, n. 401, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruirne per l’acquisto del gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo.
L’articolo 4, comma 1, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, riconosce in favore delle imprese energivore un contributo straordinario, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 4, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta in parola è riconosciuto anche in relazione alle spese per l’energia prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata.
In tal caso, spiega l’Agenzia delle entrate, è stabilito che l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata venga calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta venga determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
L’agevolazione è stata successivamente confermata e rideterminata per le imprese energivore:
-
al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, dall’articolo 5 del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022;
-
al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, dall’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 n. 142/2022;
-
al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 175/2022;
-
al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 176/2022;
-
al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, dalla Legge n. 127/2022.
Da ultimo, con il decreto Bollette le predette misure sono state ulteriormente prorogate con riferimento al secondo trimestre 2023.
Nel caso di specie, il dubbio interpretativo della società istante riguarda la determinazione del credito in relazione alla quota di energia elettrica fornita mediante uno dei due contratti di approvvigionamento in essere, ossia il contratto di servizi energetici per il tramite di un trigeneratore, rispetto alla quale lo stesso interpellante ritiene di potersi qualificare come impresa autoproduttrice.
L’Agenzia, in base alle peculiarità del suddetto contratto, ritiene che la società possa essere sostanzialmente considerata quale proprietaria dell’impianto di trigenerazione e, di conseguenza, qualificata come un’impresa che produce e autoconsuma energia elettrica.
La società può, dunque, fruire del bonus energia alla stregua di autoproduttore, adottando la relativa metodologia di calcolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 17/2022.
A tal proposito, l’Agenzia ricorda che l’incremento del costo per kWh per il periodo (trimestre del 2022) è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica rispetto al medesimo periodo del 2019, mentre il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo, come parametro iniziale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, come parametro finale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.
Infine, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché dalle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.