Le Entrate forniscono chiarimenti in merito all’applicazione del credito di imposta Art Bonus per le erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di promozione delle iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione di cui si è sostenitori (Agenzia delle entrate, risposta 16 febbraio 2024, n. 44).
L’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
In riferimento al caso di specie, è stato acquisito il parere del Ministero della cultura che ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall’istante per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell’Art bonus in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale. Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dall’istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che tali erogazioni liberali possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro. Le due fondazioni, infatti, restano soggetti distinti e autonomi e le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell’istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro.
Inoltre, viene evidenziato come la Fondazione per le erogazioni liberali in denaro, effettuate a sostegno dell’attività del Teatro, avrebbe potuto essa stessa beneficiare dell’Art bonus. Pertanto, non si ravvedono ragioni a sostegno della tesi per cui l’istante dovrebbe beneficiare del credito d’imposta Art bonus sia per le erogazioni liberali ricevute, a monte, a sostegno della sua attività, sia per il sostegno economico fornito, a valle, generando così una ingiustificabile duplicazione del beneficio.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene non ammissibili all’Art bonus i contributi a sostegno dell’attività dell’istante.